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D.M. 22/10/2007

2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:

a) dispositivo di intercettazione del flusso;

b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;

c) dispositivo di allarme ottico e acustico.

3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.

4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.

5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale di installazione dei gruppi. In caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento devono automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:

a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno al locale;

b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;

c) allarme ottico ed acustico esterno al locale. Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche. Titolo IV DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Sistemi di scarico dei gas combusti.

1.1. Varie.

1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano praticabile.

1.2. Protezioni delle tubazioni:

a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con mate- riali coibenti;

b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;

c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere di classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.

2. Impianti.

1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassissima tensione di sicurezza.

3. Mezzi di estinzione portatili.

1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg.

2. Il numero di estintori deve essere:

a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;

b) due per potenze fino a 800 kW;

c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacità estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.

4. Segnaletica di sicurezza.

1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493. I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.

 

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